Separazione di fatto e separazione legale
In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio. La separazione è stata pensata per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. La separazione di fatto è determinata dall’interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest’ultimo non ha una validità giuridica se i coniugi non vanno in Tribunale.
Invece, la separazione legale è caratterizzata dall’intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita.
La separazione legale può avvenire tramite separazione consensuale, in caso di accordo tra i coniugi, o separazione giudiziale, in caso di procedimento giudiziario.
Se si parla di separazione legale, i coniugi possono riconciliarsi tramite l’accertamento giudiziale o dichiarazione congiunta dei coniugi presso il Comune competente.
La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.
Oggi anche il coniuge il cui comportamento ha creato l’impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell’altro coniuge. Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Consensuale e giudiziale
Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
I coniugi che arrivano ad una separazione consensuale, possono scegliere di:
- presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
- intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge
Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.
Con la ”Riforma Cartabia” si sono introdotte nuove norme affinché tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo inoltre che in un prossimo futuro sia istituito il Tribunale della famiglia, che si occuperà specificamente dei procedimenti in materia di relazioni familiari, persone e minorenni. La domanda di separazione o divorzio dovrà essere proposta al Tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori, dovrà essere corredata da un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Tra i documenti da allegare al ricorso per separazione dovranno essere presenti tutti quelli relativi a redditi e patrimonio dei genitori, ogni volta che siano avanzate domande di tipo economico. Ciò consentirà al Giudice della separazione di avere un quadro chiaro della situazione e decidere con rapidità e precisione. Notevole importanza assume la mediazione familiare: il Giudice potrà in ogni momento invitare i coniugi che vogliono separarsi ad avvalersi della mediazione familiare per raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Figli: responsabilità genitoriale, affidamento, mantenimento
Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di quest’ultimo. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori che si separano; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Per sottolineare l’importanza del ruolo dei genitori che intendono separarsi o divorziare la legge, oltre a parificare sotto ogni aspetto i figli nati da genitori sposati e quelli nati da genitori non coniugati, ha sostituito il concetto di potestà dei genitori con quello di responsabilità dei genitori: essa è esercitata in comune da tutti e due i genitori.
Anche in caso di separazione dei coniugi, le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice della separazione.
Ciascuno dei genitori che vuole separarsi deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice della separazione o del divorzio stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L’assegno di mantenimento viene automaticamente adeguato agli indici Istat.
Per consentire al Giudice di assumere decisioni il più possibile aderenti alla situazione economica e patrimoniale della famiglia i cui coniugi sono separati viene richiesto che siano prodotti nel giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, oltre agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il giudice che separa i coniugi può stabilire l’affidamento dei figli ad un solo genitore quando l’affidamento ad entrambi venga valutato come contrario all’interesse del minore. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione della separazione con riferimento alle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.
I figli minori possono essere ascoltati dal Giudice nei procedimenti di separazione o divorzio nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano, a meno che il loro ascolto non risulti superfluo (come nel caso in cui esista un accordo tra i genitori sulle condizioni di affidamento) o sia contrario al loro interesse. Le loro opinioni devono essere tenute in considerazione in relazione alla loro età e maturità. All’ascolto dei figli procede sempre il Giudice, con le modalità precisate dalla legge e comunque in modo da garantire la serenità e riservatezza del minore.
In casi specifici inoltre nell’ambito della procedura di separazione o divorizo può essere nominato un curatore speciale del minore che lo rappresenti nel processo.
Il godimento della casa acquistata dalla famiglia separata è attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Nell’assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l’assegnatario già separato non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva o contragga nuovo matrimonio. Qualora uno dei coniugi già separato o divorziato cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite, compresi quelli economici. A seguito della separazione dei coniugi il trasferimento di residenza dei minori deve essere comunicato all’altro genitore che deve prestare il proprio consenso. In mancanza di tale consenso il genitore che intende trasferirsi deve chiedere l’autorizzazione al giudice. Se la casa è in locazione, il contratto viene trasferito a nome del coniuge separato che vi rimane ad abitare.
Il giudice della separazione o divorizo può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nelle ipotesi in cui la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico.
Sarà sempre il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni dei coniugi separati. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all’altro, condannare il genitore già separato o divorziato ed inadempiente al pagamento di una sanzione.
Quando uno dei due coniugi che intende separarsi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni.
Se la casa è in locazione, il contratto viene trasferito a nome del coniuge separato che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge separato o divorziato che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.
Se i coniugi già separati tornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest’ultima decade automaticamente.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un’apposita dichiarazione mediante atto notarile.
Divorzio
Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge.
Anche il divorzio, così come la separazione può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).
Tempi per presentare domanda di divorzio
Il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge, che costituisce il caso prevalente di divorzio.
I tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparizione, anche virtuale, dei coniugi davanti al Tribunale, ovvero dalla data delle firme dell’accordo se si procede mediante negoziazione assistita.
Si deve trattare infatti di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto.
Con la riforma del processo civile e l’introduzione del rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie si è reso possibile che la domanda di separazione giudiziale e la domanda di divorzio siano proposte ed esaminate in un unico processo. La domanda di divorzio potrà quindi essere esaminata e decisa dopo 6 mesi dalla pronuncia della sentenza parziale di separazione, e gli accertamenti svolti nel corso del processo di separazione essere utilizzati anche al fine di definire le condizioni di divorzio. Per evitare che vengano a coesistere due procedure sulle medesime questioni, si è data la possibilità di proporre domanda contestuale di separazione e divorzio giudiziale.
Casi in cui si può richiedere subito il divorzio
Oltre ai casi in cui non è possibile per i coniugi trovare una riconciliazione durante il periodo di Separazione (almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale), è previsto per legge richiedere il divorzio nei seguenti casi:
- Quando il coniuge viene riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati (è la sentenza di condanna che deve essere successiva al matrimonio, il fatto può essere anche precedente) dopo il matrimonio;
- Quando il matrimonio non consumato;
- Quando uno dei due coniugi effettua un cambio di sesso;
- Quando un coniuge straniero che ha già ottenuto l’annullamento o scioglimento di matrimonio all’estero o che si sia già risposato, gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.
Assegno divorzile
Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l’obbligo per uno di essi di versare all’altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
La legge attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall’altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario divorziato, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.
Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori separati passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.
Annullamento (Nullità)
La nullità, viene dichiarata per fatti o cause preesistenti la celebrazione e che hanno impedito il costituirsi di un matrimonio valido. Mentre il divorzio pone fine a un matrimonio perfettamente valido, la dichiarazione di nullità elimina in tutto o in parte gli effetti di un matrimonio originariamente invalido. Restano salvi gli effetti nei confronti degli eventuali figli nati dall’unione annullata.
Esiste anche una forma di annullamento solamente religioso, la cui pronuncia è di competenza del Tribunale Ecclesiastico.
Le cause per cui si può chiedere l’annullamento sono:
- la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
- il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
- l’errore sulla persona del coniuge;
- la violenza fisica o il timore;
- l’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna;
- Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale “dispensa” del Pontefice.
Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall’autorità giudiziaria civile solo se la sentenza del Tribunale Ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato Italiano attraverso l’apposito procedimento di delibazione davanti alla Corte d’Appello.
La mediazione familiare
I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. Il percorso di mediazione familiare offre un luogo di confronto utile per arrivare alla definizione di accordi concreti di separazione, che riguardano la relazione quotidiana con i figli; si articola in un numero variabile di incontri, condotti da un mediatore appositamente formato, e può essere gratuito o a pagamento.
Il Patrocinio a spese dello Stato anche per la separazione o divorzio
I cittadini poco abbienti che vogliono procedere con la separazione o divorzio ma non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, vale nell’ambito di un processo civile e anche nelle procedure di separazioni e divorzi.
Il patrocinio a spese dello stato è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia al momento della separazione o divorzio.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il coniuge che intende separarsi sia titolare di un reddito annuo risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a euro 11.746,68. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, viene considerata la somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi / familiari. Si considera il reddito personale solo nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi, come in caso di separazione o divorzio.
La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla sede del Magistrato e del Giudice.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato