Se non viene garantita l’assistenza familiare al coniuge ed al figlio in caso di divorzio o separazione si rischia di violare il Codice penale.
Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione che di divorzio. Il Codice penale tutela, infatti, la situazione di vulnerabilità degli ex partner separato o divorziato e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza.
In sostanza, la legge correttamente punisce gli inadempimenti degli obblighi di natura economica originati da provvedimenti adottati nel corso del procedimento di separazione o di divorzio e stabiliti in favore dei figli o del coniuge.
i giudici hanno chiarito, in un caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice in sede di separazione o divorzio per il mantenimento dei figli, che questo si deve presentare “serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire”.
L’obbligo, che grava su entrambi i genitori, di provvedere al sostentamento e al mantenimento dei figli minorenni, sia prima che dopo la separazione, impone una specifica indagine sulle due distinte condotte del padre e della madre. L’eventuale allontanamento di un genitore dalla casa familiare, anche se voluto dall’altro, non può esentarlo dal provvedere direttamente a garantire i mezzi di sussistenza ai figli anche se non ancora separato.
La Cassazione ha anche spiegato che l’accordo tra i genitori già separati concluso dopo in sede stragiudiziale (con cui, nel caso specifico, il genitore affidatario aveva rinunciato all’assegno riconosciuto dal giudice della separazione per il figlio e posto a carico dell’altro genitore) non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive che finiscono per ledere il diritto del figlio ad avere i necessari mezzi di sussistenza.
Ma quando viene meno la rilevanza penale del mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio? Per la Cassazione l’impossibilità assoluta del coniuge separato ed obbligato di far fronte agli adempimenti, escludendo il dolo, non può però essere assimilata all’indigenza totale. Va perciò valutato se, in una prospettiva di bilanciamento, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex coniuge separato o divorziato e obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi non rinunciando a una dignitosa sopravvivenza.
A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte dalla separazione, delle disponibilità reddituali del coniuge separato o divorziato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socioeconomico.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato