La cointestazione del mutuo è la forma di mutuo più usata dai coniugi o dai conviventi nell’acquisto della abitazione adibita a casa familiare. Tuttavia, in caso di separazione dei coniugi, il mutuo cointestato resta invariato ed il Giudice della separazione non se ne può occupare. La regola generale è che in caso di separazione e di mutuo cointestato, il predetto deve essere rimborsato da entrambe le parti perché trattasi di un obbligo preso con la Banca per tutta la durata del contratto. Ed infatti, nel caso in cui uno dei coniugi o conviventi che si separano e divorziano, decidessero di non corrispondere più le rate del mutuo, la banca agirebbe legalmente nei confronti dei coobbligati, anche uno solo di loro in caso di inadempienza dell’altro.
Quando il mutuo viene contratto per l’acquisto della casa familiare il giudice della separazione o divorzio nella quantificazione dell’assegno di mantenimento dovrà tener conto della riduzione della capacità economica del coniuge/convivente che corrisponde le rate dello stesso. Difatti, nell’ambito di una causa di separazione, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, il giudice non deve limitarsi ad una mera comparazione dei redditi dei coniugi che si separano ma deve tenere conto anche di tutte le altre circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, tra le quali anche il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare.
Anche in tema di imposte dirette sono oneri deducibili, oltre l’assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all’altro in conseguenza di separazione legale, anche i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all’altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione. Quindi, l’accollo delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, in caso di separazione o divorzio verrà computato dal giudice nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
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