L’assegno unico per madri e padri separati o divorziati
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori separati o divorziati e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. Genitori separati sono anche coloro i quali non sono mai stati coniugati ma il cui affidamento dei figli è regolamentato da provvedimento giurisdizionale.
Quindi, in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore separato o divorziato può presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell’assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l’altro genitore. E’ auspicabile raccogliere l’accordo per iscritto, anche se la procedura per la richiesta dell’assegno non richiede l’invio di alcuna documentazione. La legge non fa alcun riferimento al criterio del collocamento prevalente del figlio presso l’uno o l’altro genitore né alla residenza anagrafica del figlio, a differenza del precedente istituto degli assegni familiari, che quindi non sono discrimine per l’attribuzione dell’assegno.
Ciò significa che tutti i genitori separati o divorziati con affidamenti condivisi dovranno addivenire a patti fra di loro circa la percezione dell’assegno, diversamente l’importo sarà liquidato al 50% ciascuno.
In ipotesi di affido esclusivo invece, vale la regola contraria, ovverosia in mancanza di accordo fra i genitori separati o divorziati, sarà l’affidatario in via esclusiva a percepire l’assegno al 100%.
Non è possibile la suddivisione dell’importo dell’assegno in percentuali diverse dal 50% per ciascun genitore, nemmeno su accordo delle parti.
In merito al quantum della liquidazione, occorre far riferimento alla normativa in tema di ISEE.
L’INPS con circolare del 9.02.2022 n. 23 ha stabilito che ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare. Sarà quindi la fascia ISEE del nucleo familiare in cui è inserito il figlio a determinare l’importo dell’assegno che verrà liquidato.
Alla luce di quanto sopra sarà interessante vedere come cambieranno gli accordi fra i genitori riguardo al riparto del mantenimento dei figli ed alla determinazione della residenza anagrafica di questi.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato