L’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione?
I giudici affermano in maniera unanime che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono prima della separazione avanti il giudice – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
In altri termini, non c’è colpa nella separazione se l’abbandono della casa familiare da parte del coniuge era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi. Dunque, se l’abbandono della casa coniugale è la conseguenza della crisi tra coniugi e non la causa della separazione non sussiste addebito per il coniuge che lascia detta abitazione.
Studio legale Avvocato Massimo Ornato