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Il mantenimento dei figli maggiorenni di genitori separati

Il mantenimento dei figli maggiorenni di genitori separati

Il mantenimento spetta anche nei confronti dei figli maggiorenni di genitori separati.
Quindi dopo la separazione o il divorzio, il padre o la madre continuano ad essere obbligati a versare l’assegno al figlio, anche se questo ha compiuto il 18° anno di età. Infatti, nessuna norma sancisce la fine dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio al raggiungimento della maggiore età, poiché il discrimine è rappresentato dall’autosufficienza economica della prole, cosa che difficilmente si raggiunge a 18 anni. Quindi se il genitore separato rifiuta di corrispondere la cifra stabilita dal giudice, l’altro genitore e anche il figlio autonomamente potranno fare causa e chiedere l’erogazione del mantenimento.
Giurisprudenza ormai consolidata ritiene che non basta che il figlio a seguito dell’intervenuta separazione abbia trovato una occupazione, ma serve che la retribuzione percepita sia idonea a garantire una vita dignitosa e la piena autonomia. Quindi se il figlio di genitori separati o divorziati è impiegato in un lavoro poco remunerativo questo non significa che il genitore tenuto a versare il mantenimento perda l’obbligo.

Questa regola non si applica se la mancanza di un lavoro remunerativamente adeguato dipende dalla negligenza del figlio e non dalle concrete opportunità che offre il mercato del lavoro, sempre in relazione alle aspirazioni e al percorso di studi del figlio.  La Cassazione recentemente ha confermato che in caso di separazione o divorzio il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori separati o divorziati soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 29779/20). Inoltre la Cassazione ha stabilito che padre e madre separati o divorziati non sono più obbligati al mantenimento se il figlio dopo il raggiungimento dell’autonomia economica e di una certa capacità lavorativa perde il posto di lavoro.

Studio legale Avvocato Massimo Ornato