Cosa devi sapere se vuoi chiedere la separazione
Separazione consensuale o giudiziale?
La prima questione da porsi è se procedere con una separazione consensuale o giudiziale.
Anche uno solo dei due coniugi può decidere di separarsi o divorziare. Se vi è un accordo anche sul contenuto delle regole della separazione allora è possibile utilizzare la procedura consensuale, che appunto implica il consenso di entrambi i coniugi e l’accordo sul contenuto dell’accordo di separazione. Se non è possibile arrivare a un tale risultato consensuale (perché manca la volontà di separarsi o non si trova un accordo), anche solo uno dei due coniugi può rivolgersi al giudice: in tal caso ci si trova di fronte a una separazione giudiziale.
Nella procedura di separazione giudiziale dopo la richiesta di un coniuge (con l’assistenza del suo avvocato), viene convocato l’altro che può, se vuole, costituirsi con un proprio difensore. Il giudice prenderà anzitutto le decisioni più urgenti alla prima udienza della causa di separazione, ovvero stabilirà a chi vanno affidati i figli e quale è il diritto di visita; se è dovuto da un coniuge all’altro un assegno per il mantenimento dei figli; se è dovuto da un coniuge che si separa all’altro un assegno per il mantenimento del coniuge; se la casa coniugale deve essere assegnata al coniuge che abbia il prevalente affidamento dei figli.
La causa poi continuerà con la possibilità di procedere a una istruttoria (ulteriori documenti che vengono depositati, testimonianze, perizie) fino alla sentenza di separazione.
Il percorso della separazione giudiziale è molto più lungo e quindi anche più costoso, trattandosi di una vera e propria causa che può durare anni con costi non modesti.
Spesso i coniugi procedono con la procedura giudiziale e non con quella consensuale non tanto perché non vi è accordo nel separarsi ma perché non vi è accordo sulla misura del mantenimento per il coniuge o per i figli. Succede che, dopo la prima udienza nella quale il giudice indica quale sia la misura corretta degli assegni di mantenimento, i coniugi si accordino trasformando la separazione giudiziale in una consensuale. In questo caso, quindi, la causa di separazione non prosegue ma si arresta poco dopo la prima udienza.
Separazione consensuale: le questioni da trattare
Le questioni principali sulle quali i coniugi che si separano devono trovare un accordo quando vogliono fare una separazione consensuale sono: affidamento dei figli e diritto di visita; assegnazione della casa coniugale; assegno di mantenimento per i figli; assegno di mantenimento per il coniuge.
Per procedere con una separazione consensuale occorre che i coniugi siano d’accordo su tutti questi aspetti ed anche ad esempio sulla divisione dei beni, sulla gestione di mutui o prestiti, sulla vendita di immobili o sulla divisione di conti correnti.
Affidamento dei figli e diritto di visita nella separazione consensuale
La regola generale è l’affidamento condiviso dei figli e ciò sia nella procedura giudiziale e sia in quella consensuale. Ciò significa che entrambi i genitori hanno voce in capitolo sulle scelte che riguardano i figli. È l’eccezione l’affidamento esclusivo che però è possibile nei casi di separazione laddove un genitore del tutto assente od inaffidabile come genitore.
Per giungere a una soluzione consensuale della separazione, occorre trovare una modalità di gestione dei figli condivisa con riferimento ai tempi di permanenza con un genitore e con l’altro. Le soluzioni non sono rigide e vanno create certo pensando alle possibilità dei genitori ma soprattutto alle esigenze dei figli di mantenere un legame con entrambi i genitori.
Chiaramente il maggiore o minore tempo che i figli passeranno con i genitori potrà pesare nell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione: se un genitore che si separa passa con i figli la gran parte del tempo, avrà costi per la loro gestione maggiori di un genitore che poco tempo.
Assegnazione della casa coniugale e separazione consensuale
Nella separazione consensuale occorre decidere anche chi continuerà ad abitare nella casa coniugale.
La regola generale, che guida la decisione del giudice nella separazione giudiziale, è che la casa venga assegnata al coniuge che abbia il prevalente affidamento dei figli.
Ma i coniugi che si separano possono decidere di lasciare la casa al coniuge che stia meno con i figli oppure di venderla e dividere il ricavato.
L’assegnazione della casa coniugale vale nei limiti in cui i coniugi che si separano abbiano diritto di stare nell’abitazione: se la casa è in locazione ciò avverrà fino al termine del contratto e con l’obbligo di pagare il canone.
Per cui l’assegnazione della casa coniugale nella separazione consensuale e anche in quella giudiziale ha un peso economico diverso: se consente di vivere nella casa del coniuge esonera l’altro dai costi; se invece consente di stare nella casa in locazione, non esonera il coniuge assegnatario dai costi e l’assegnazione potrà quindi avere un diverso peso sulla questione degli assegni di mantenimento che dovrà essere trattata ai fini di raggiungere un buon accordo di separazione.
L’assegnazione della casa coniugale, essendo collegata come detto con le esigenze dei figli, ha una durata in ogni caso limitata: quando i figli saranno economicamente indipendenti sarà possibile chiedere la revoca dell’assegnazione stessa.
Separazione consensuale: assegno di mantenimento per i figli
Una ulteriore questione da decidere nella separazione consensuale è quella dell’assegno di mantenimento per i figli.
Non esiste un metodo di calcolo automatico, essendovi abbastanza discrezionalità (del giudice nella procedura di separazione giudiziale e dei coniugi in quella di separazione consensuale) nella misura dell’assegno. In genere si apprende dalle decisioni dei giudici nell’ambito di cause di separazione che l’assegno di mantenimento per i figli è intorno al 20-25% del reddito netto del coniuge obbligato, tenuto conto anche di quanto percepisce l’altro coniuge in caso di 1 solo figli. Se i figli sono due la percentuale è del 30/35%, con 3 o più figli tra il 40/50%.
La misura dell’assegno si giustifica in relazione a due elementi: la differenza di tempo che i figli passano con i genitori che si separano e la differenza di reddito o di capacità economica dei due genitori.
Se nell’ambito di un accordo di separazione si prende atto che i genitori passano lo stesso tempo con i figli e hanno redditi analoghi potrebbe non essere necessario fissare un assegno di mantenimento: in questi casi basta prevedere la divisione tra i coniugi delle spese straordinarie. Negli altri casi nella separazione consensuale occorre fissare un assegno per i figli.
L’assegno di mantenimento per i figli è esente da imposte o tasse: per cui il coniuge che si separa e che lo paga non lo può detrarre e chi lo riceve non ha dei costi fiscali.
Assegno di mantenimento per il coniuge e separazione consensuale
L’assegno di mantenimento per il coniuge che si separa ha la funzione di riequilibrare una disuguaglianza: in particolare nell’ambito di una procedura di separazione deve essere concesso al fine di consentire di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Spesso la separazione produce un impoverimento dei coniugi: se non hanno redditi elevati, il raddoppio di costi per case, utenze, crea non poche difficoltà e l’assegno di mantenimento più che consentire di mantenere il precedente tenore di vita è diretto a trovare un punto di equilibrio nel dare un minimo a entrambi.
A differenza dell’assegno per i figli, quello per i coniugi che si separano rileva ai fini fiscali: il coniuge che lo percepisce deve dichiaralo e pagare le relative imposte e quello che lo paga lo può detrarre.
Separazione consensuale: come si fa a chiedere?
Le procedure sono oramai diverse essendo nella sostanza possibile procedere alla separazione consensuale: direttamente in Comune ma a certe condizioni, ovvero quando non ci sono richieste se non quella di separarsi; tramite la negoziazione assistita ma con la necessità di assistenza di due diversi avvocati (uno per coniuge); tramite la procedura tradizionale in Tribunale.
La negoziazione assistita, se le parti che si separano hanno già un accordo o lo possono trovare velocemente con l’aiuto dei legali, è molto veloce potendo definirsi in pochissime settimane; la separazione consensuale tradizionale in Tribunale può essere una procedura più lunga (dura di solito 3-5) ma può essere fatta anche da un unico avvocato per entrambi i coniugi.
Quanto costa una pratica di separazione consensuale?
Anzitutto, la regola generale è quella dell’accordo tra cliente che vuole separarsi e avvocato: per cui il cliente può chiedere un preventivo ed eventualmente negoziare.
Non tutte le pratiche di separazione consensuale sono uguali e non tutti i difensori hanno lo stesso livello di esperienza.
Dipende poi molto dalla complessità della separazione: ci sono separazioni semplici in cui i coniugi nella sostanza hanno già l’accordo per la separazione consensuale e il compito dell’avvocato è soprattutto quello di formalizzarlo; ci sono separazioni complesse nelle quali l’accordo di separazione deriva da lunghe trattative e l’accordo di separazione comprende numerose questioni.
I parametri forensi variano in base non solo alle complessità della separazioni ma anche ai valori in gioco: una separazione tra persone con redditi o patrimoni molto elevati prevede compensi molto più elevati.
I parametri forensi che non sono vincolanti prevedono per le procedure in camera di consiglio che pertanto si applicano alle cause di separazione i seguenti compensi (da maggiorarsi del 15% rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza Avvocati e 22% IVA): 1.350 euro per cause dal valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro; 2.225 euro per cause dal valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; 3.170 euro per cause dal valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
Ma il costo della separazione può essere pattuito anche in deroga a questi parametri forensi tramite un accordo con l’avvocato.
Separazione consensuale: modifica delle condizioni
Sia il provvedimento del giudice emesso in una procedura di separazione giudiziale e sia l’accordo contenuto in una separazione consensuale vengono adottati in un dato momento e sulla base di un dato contesto.
Si tratta di questioni sempre rivedibili ove si modifichi la situazione di fatto sulla base della quale l’accordo contenuto nella separazione consensuale era stato preso.
La procedura di modifica della separazione può essere fatta in modo consensuale (con unico avvocato o anche con due) oppure in modo contenzioso, se uno dei coniugi non voglia provvedere alla richiesta di modifica. Soprattutto in quest’ultimo caso occorrerà prospettare al giudice cosa sia cambiato rispetto al tempo in cui è stata pronunciata la separazione.
Dopo la separazione consensuale?
Dopo l’accordo di separazione consensuale anzitutto si attuano i punti dell’accordo: si va a vivere in due immobili diversi; si gestiscono i figli; si pagano gli assegni di mantenimento.
Nel caso di disaccordi tra i coniugi separati ci si potrà rivolgere al giudice, ad esempio, per chiedere modifiche dell’accordo di separazione o per avere indicazioni su quale scelta tra le due contrapposte debba essere seguita. I coniugi separati potranno ricorrere alla procedura esecutiva.
Quest’ultima in particolare vale per il pagamento degli assegni stabiliti in sede di separazione: se il coniuge separato tenuto al pagamento non paga, l’altro può agire in via esecutiva e può anche chiedere al giudice che venga disposto il pagamento diretto dal datore di lavoro che è tenuto al pagamento dello stipendio in favore del coniuge separato. Ciò significa che dallo stipendio si trattiene l’assegno che va pagato direttamente all’altro coniuge separato.
La separazione consensuale ma anche quella giudiziale non pongono totalmente fine al matrimonio: i coniugi non si possono sposare con altri; sono anche eredi tra di loro; si potrebbero riconciliare.
Dopo la separazione consensuale può essere fatto il divorzio, che è una procedura non molto diversa da quella consensuale che ha appunto la finalità di porre fine al rapporto matrimoniale. Una volta era necessario attendere tre anni tra separazione e divorzio mentre oggi, dopo la procedura di separazione consensuale, è sufficiente attendere 6 mesi per richiedere il divorzio: tale termine di 6 mesi decorre dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale oppure dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato