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Coronavirus: che cosa si rischia se non si rimane a casa

Coronavirus: che cosa si rischia se non si rimane a casa

Le errate informazioni che circolano in questi giorni ci impongono di fare chiarezza sulle responsabilità penali in cui incorrono anche i coniugi separati o divorziati laddove violino le prescrizioni recentemente imposte dal Governo al fine del contenimento del contagio del Coronavirus.

Con particolare riferimento alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale è prevista la responsabilità del trasgressore ex art. 650 cod. pen. prevede, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro.

Qualora nell’autocertificazione – attestante che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o, infine, rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza – si dichiari il falso, risulterà integrato anche il reato di cui all’art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Da uno a cinque anni di reclusione, invece, è la pena prevista nel caso di colposa diffusione della epidemia ex art. 452 cod. pen.

Ben più grave è la responsabilità di coloro che volontariamente contagino altre persone: oltre al caso limite dell’art. 438 cod. pen., che punisce con l’ergastolo chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, possono essere contestati i reati di cui all’art. 575 cod. pen. (omicidio volontario) e all’art. 582 cod. pen. (lesioni personali) rispettivamente nel caso di morte o di malattia dei soggetti attinti dal morbo.

Studio legale Avvocato Massimo Ornato