Il problema degli spostamenti dei coniugi con figli si è posto anche in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice della separazione: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione. È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell’esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all’affidamento. Il buon senso del Governo, nel ribadire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore separato o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, ha precisato che ciò può avvenire non solo “secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, ma anche “in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori“. Dunque, un accordo tra i genitori non ancora separati può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo tra genitori non ancora separati dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne.
Studio legale Avvocato Massimo Ornato