Per sapere chi deve stare nella casa coniugale in caso di separazione dei coniugi, bisogna distinguere se la coppia aveva o meno dei figli. Nel caso in cui ci siano dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’assegnazione della casa coniugale verrà decisa dal giudice della separazione tenendo conto del primario interesse dei figli, ovvero occorre sapere con chi i figli vogliono continuare a vivere stabilmente.
La casa verrà assegnata al coniuge che si separa con cui i figli continueranno a coabitare, il c.d. “genitore collocatario”. Infatti il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto in primis dell’interesse dei figli e che, considerato il titolo di proprietà, il giudice tiene conto dell’assegnazione, nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori che si separano, avendo la casa un innegabile valore economico.
Nel concetto di “casa coniugale” vi rientrano anche i beni mobili in essa contenuti, ad eccezione dei beni strettamente personali che potranno essere restituiti, il prima possibile al genitore non assegnatario a seguito dell’autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
La ragione per cui nell’ambito di una separazione si assegna la casa al genitore collocatario, risiede nell’evitare alla prole ulteriori traumi che potrebbero derivare dall’improvviso distacco dal loro centro di interessi, che si avrebbe attraverso un allontanamento dal luogo ove hanno fino ad ora vissuto e dove hanno le proprie cose ed ove hanno stabilito la propria quotidianità e che si aggiungerebbe al trauma già in corso connesso alla separazione dei coniugi.
L’assegnazione della casa familiare spetta al genitore collocatario anche se i figli sono maggiorenni, ma non hanno raggiunto l’autosufficienza economica, valutato però il caso concreto.
I figli dovranno sempre dimostrare di essersi attivati per raggiungere l’autonomia.
La Corte di Cassazione ha chiarito anche che, in caso di separazione o divorzio laddove la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non si esclude il requisito della convivenza purché vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.
Se non ci sono figli la casa familiare spetta di norma al coniuge separato che ne è il proprietario, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.
Se invece i coniugi che si separano sono comproprietari della casa coniugale e abbiano anche adeguati redditi, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi. Allora le parti, o decidono consensualmente oppure possono chiedere la divisione dell’immobile avanti il tribunale con una causa a parte rispetto alla casa di separazione.
Se la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugi separati o di proprietà comune, ma nel corso della separazione sia stata assegnata ad uno solo di essi, l’assegnatario, se vuole far valere il provvedimento di assegnazione nei confronti di terzi acquirenti, o di chi intenda costituire altri diritti reali su di essa, deve provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione nei pubblici registri immobiliari.
Per mantenere il diritto sulla casa, l’assegnatario in virtù dell’omologa separazione deve effettivamente abitarla, facendone la sua dimora abituale. L’assegnazione della casa impone, poi un uso personale della stessa. Non è possibile nel corso della separazione darla in locazione ad altri.
Quanto alle spese, quelle ordinarie (tra cui ad esempio le bollette) gravano con il coniuge separato che la occupa, mentre quelle straordinarie devono spartirsi al 50%
Se la casa familiare è in locazione con contratto intestato a uno o ad entrambi i genitori separati, il provvedimento di assegnazione della separazione, determina per legge una cessione del contratto in favore dell’assegnatario separato che subentra nella posizione del conduttore e che dovrà, provvedere al pagamento dei canoni di locazione e delle spese di conduzione.
Il subentrare del nuovo assegnatario separato deve essere anche comunicato da quest’ultimo al locatore, il quale potrà eventualmente far valere i suoi diritti nei suoi confronti. Quanto alla cessazione del diritto all’assegnazione della casa familiare, come stabilito dal codice civile, il diritto al godimento, viene meno se l’assegnatario separato non ci abiti o cessi di abitarci stabilmente o anche se l’assegnatario conviva more uxorio o contragga un altro matrimonio.
Il diritto del coniuge separato cessa anche se viene meno l’interesse dei figli ad abitarci, perché trasferitisi in altro luogo o in quanto abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
Non esistono scadenze prestabilite dalla legge entro cui il coniuge che si separa deve andare via dalla casa, ma può esservi un provvedimento specifico del giudice della separazione. Se il coniuge separato e non assegnatario si rifiuta di lasciare la casa coniugale, l’assegnatario può solamente rivolgersi al proprio avvocato. Verrà adito il Tribunale e si chiederà l’avvio di una procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.
Quando ci si trovi in presenza di una casa coniugale di grandi dimensioni si può anche procedere alla divisione materiale dell’immobile e così un coniuge separato potrà abitarne una parte e l’altro coniuge la restante, predisponendo accessi separati.
Questa sarebbe peraltro la soluzione ottimale sia in ottica di un risparmio economico, sia in quanto si potrebbe in tal modo agevolare gli incontri genitori/figli. C’è però il risvolto della medaglia, in quanto questa soluzione potrebbe anche creare accesi contrasti tra i coniugi separati laddove vi sia una situazione di conflittualità che in tal modo si troverebbero innanzi, spesso e volentieri, il proprio ex, soprattutto considerando anche che, come spesso capita, non è escluso che questi possa iniziare un nuovo rapporto sentimentale.
La Cassazione, in ragione della frequenza di contenziosi in merito ai provvedimenti messi in corso di separazioni di suddivisione materiale della casa, intervenuta in più occasioni ha chiarito che, essendovi il beneficio dell’agevolazione di ciascun genitore separato per la frequentazione dei figli, tale vantaggio può aversi solo laddove non vi sia uno spirito contenzioso tra i genitori.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato