Affidamento condiviso dei figli come funziona il calendario di visita e cosa fare in caso di disaccordo

Affidamento condiviso dei figli: come funziona il calendario di visita e cosa fare in caso di disaccordo

Sono l’Avvocato Massimo Ornato. Da oltre vent’anni mi occupo di diritto di famiglia nei tribunali di Milano, Torino e Alba, e una delle domande che ricevo più spesso da genitori in fase di separazione riguarda l’affidamento condiviso: come si organizzano concretamente i tempi con i figli, chi decide il calendario, e cosa succede quando i genitori non trovano un accordo. 

È un tema che tocca la vita quotidiana delle famiglie molto più di qualsiasi altro aspetto della separazione, ed è anche uno dei più fraintesi. In questo articolo ti spiego come funziona davvero.

Cos’è l’affidamento condiviso e come funziona

Affidamento condiviso dei figli come funziona il calendario di visita e cosa fare in caso di disaccordo

L’affidamento condiviso, disciplinato dall’art. 337-ter c.c., è il regime ordinario previsto dalla legge italiana per i figli di genitori separati o divorziati: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni importanti per la vita del figlio, istruzione, salute, educazione, indipendentemente da dove il figlio viva prevalentemente. 

L’affidamento condiviso non significa automaticamente che il tempo trascorso con ciascun genitore sia identico: significa che entrambi restano pienamente coinvolti nelle decisioni e nella vita del figlio.

Affidamento condiviso ed esclusivo: la differenza

L’affidamento esclusivo a un solo genitore è oggi l’eccezione, non la regola: viene disposto dal giudice solo quando l’affidamento condiviso risulterebbe contrario all’interesse del minore, per esempio in presenza di gravi carenze educative, violenza domestica o dipendenze non trattate di uno dei genitori. 

Anche nell’affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantiene comunque, salvo casi eccezionali, il diritto di vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio.

Il calendario di visita: come si organizza la frequentazione dei figli

Il calendario di visita, o piano di frequentazione, definisce concretamente con chi il figlio trascorre i giorni feriali, i weekend, le vacanze e le festività. 

Non esiste uno schema unico imposto dalla legge: ogni calendario viene costruito sulla situazione specifica della famiglia.

Settimane alterne, weekend, festività: gli schemi più comuni

Gli schemi più frequenti che negozio o vedo applicati dai tribunali includono la permanenza prevalente presso un genitore con weekend alterni e uno o due pomeriggi infrasettimanali presso l’altro, la settimana alternata paritaria, sempre più diffusa quando la distanza tra le abitazioni dei genitori lo consente, e schemi misti che si adattano all’età dei figli, più frammentati per i bambini piccoli, con blocchi di tempo più ampi per gli adolescenti. 

Le festività, Natale, Pasqua, compleanni, vengono generalmente alternate anno per anno, con un calendario dettagliato che riduce il rischio di conflitti futuri su ogni singola occasione.

Cosa considera il giudice nel definire i tempi di permanenza

Quando manca un accordo tra i genitori, il giudice valuta l’interesse superiore del minore sulla base di diversi elementi: 

  • l’età del figlio, 
  • la vicinanza geografica tra le abitazioni dei genitori, 
  • gli impegni scolastici ed extrascolastici, 
  • la disponibilità di tempo effettiva di ciascun genitore in base agli impegni lavorativi, 
  • la qualità della relazione pregressa tra il figlio e ciascun genitore. 

Il giudice ascolta anche il minore stesso, se ha un’età e una capacità di discernimento sufficienti, generalmente a partire dai 12 anni, ma anche prima se il giudice lo ritiene opportuno.

Quando manca l’accordo tra i genitori

Affidamento condiviso dei figli come funziona il calendario di visita e cosa fare in caso di disaccordo (1)

La situazione più delicata è quella in cui i genitori non riescono a trovare un’intesa sul calendario di frequentazione, spesso perché la separazione stessa è ancora carica di conflitto.

La mediazione familiare come primo passo

Prima di rivolgersi al tribunale, consiglio quasi sempre un percorso di mediazione familiare, che aiuta i genitori a costruire insieme un calendario sostenibile, partendo dai bisogni reali dei figli piuttosto che dalle tensioni residue della coppia. 

Un accordo raggiunto in mediazione è generalmente più stabile nel tempo, perché nasce da una scelta condivisa e non da una decisione imposta dall’esterno.

Il ricorso al giudice quando la mediazione non basta

Quando la mediazione non porta a un accordo, o quando la situazione di conflitto è troppo elevata per un percorso di questo tipo, il calendario viene stabilito dal giudice nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, sulla base di una valutazione complessiva della situazione familiare, spesso con il supporto di una consulenza tecnica d’ufficio quando la conflittualità è particolarmente elevata o emergono dubbi sulle capacità genitoriali di una delle parti.

Cosa fare se l’altro genitore non rispetta il calendario stabilito

Calendario visite figli

Il mancato rispetto del calendario di visita da parte dell’altro genitore, negando l’accesso ai figli nei giorni stabiliti o non rispettando gli orari concordati, è una violazione che può avere conseguenze legali concrete. 

Documentare ogni violazione, con messaggi, comunicazioni scritte e, quando necessario, con l’intervento delle forze dell’ordine per i casi più gravi, è il primo passo. 

Sul piano legale, è possibile chiedere al tribunale l’adozione di provvedimenti, che vanno dal richiamo formale fino, nei casi più gravi e reiterati, alla modifica del regime di affidamento o all’applicazione di sanzioni economiche previste dall’art. 709-ter c.p.c. proprio per le inadempienze agli obblighi di affidamento.

Modificare il calendario di visita nel tempo: quando è possibile

Il calendario di visita non è immutabile: può essere modificato quando cambiano le circostanze che lo avevano determinato, per esempio un trasferimento di residenza, un cambiamento significativo degli impegni lavorativi di un genitore, o la crescita dei figli che rende opportuno un adeguamento dei tempi di permanenza. 

La modifica può avvenire per accordo tra i genitori, formalizzato e comunicato al tribunale, oppure tramite un nuovo ricorso quando l’accordo manca. In ogni caso, la modifica deve sempre essere valutata alla luce dell’interesse del minore, non solo delle esigenze dei genitori.

Stai definendo il calendario di affidamento dei tuoi figli, o l’altro genitore non lo rispetta? Contattami per una consulenza e valutare la tua situazione per costruire, o far rispettare, un piano di frequentazione equilibrato.

DOMANDE FREQUENTI

L’affidamento condiviso significa tempi uguali con entrambi i genitori?
No, non necessariamente. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale condivisa nelle decisioni importanti per il figlio, non impone automaticamente una divisione paritaria del tempo. I tempi di permanenza vengono definiti separatamente, in base alla situazione specifica della famiglia.

A che età un figlio può esprimere una preferenza sull’affidamento?
Il giudice ascolta il minore generalmente a partire dai 12 anni, ma può farlo anche prima se lo ritiene opportuno in base alla capacità di discernimento del figlio. L’ascolto del minore è uno degli elementi che il giudice considera, non l’unico né necessariamente quello decisivo.

Cosa succede se l’altro genitore non rispetta il calendario di visita?
È possibile documentare le violazioni e chiedere al tribunale l’adozione di provvedimenti, che vanno dal richiamo formale fino a sanzioni economiche previste dall’art. 709-ter c.p.c., o nei casi più gravi e reiterati, alla modifica del regime di affidamento.

Si può cambiare il calendario di visita dopo che è stato stabilito?
Sì, quando cambiano le circostanze che lo avevano determinato: un trasferimento, un cambiamento negli impegni lavorativi, o semplicemente la crescita dei figli. La modifica può avvenire per accordo tra i genitori o, in mancanza di accordo, tramite un nuovo ricorso al tribunale.

È obbligatorio passare dalla mediazione familiare prima di rivolgersi al giudice?
Non è sempre obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliabile prima di un contenzioso, perché un accordo raggiunto in mediazione è generalmente più stabile e meno conflittuale rispetto a una decisione imposta dal tribunale, soprattutto nel medio-lungo periodo.