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Tutto quello che oggi devi sapere in caso di separazione dal partner

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Tutto quello che oggi devi sapere in caso di separazione dal partner

In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione di fatto è determinata dall’interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest’ultimo non ha una validità giuridica se non quando i coniugi chiedono l’omologazione da parte del Tribunale. Infatti, la separazione legale è caratterizzata dall’intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita. La separazione legale può avvenire tramite separazione consensuale, in caso di accordo tra i coniugi, o separazione giudiziale, in caso di procedimento giudiziario. Se si parla di separazione legale, i coniugi possono riconciliarsi tramite l’accertamento giudiziale o dichiarazione congiunta dei coniugi presso il Comune di celebrazione del matrimonio.

La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.

Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. Nel 2014 sono state introdotte novità riguardanti la separazione consensuale, per cui i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale possono scegliere di presentare la domanda congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, ovvero è possibile intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le recenti disposizioni della legge.

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.

Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della stessa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori che si separano; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto nel corso della procedura di separazione, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà sui figli è esercitata in comune da tutti e due i genitori che si separano. In caso di separazione le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Se c’è disaccordo la decisione sarà presa dal giudice della separazione.

Ciascuno dei genitori che intende separarsi provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce nell’ambito della separazione, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore che vuole separarsi. L’assegno di mantenimento fissato con la separazione viene automaticamente adeguato agli indici Istat.

Il giudice può stabilire l’affidamento dei figli ad un solo genitore quando l’affidamento ad entrambi  venga valutato come contrario all’interesse del minore. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà (ora responsabilità) su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.

Nell’ambito dell’accordo di separazione o sentenza stabilisce il godimento della casa acquistata dalla famiglia che viene attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Nell’assegnazione il giudice che deve decidere sulla separazione dei coniuge tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora a seguito della separazione l’assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. A seguito della separazione, qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio e se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite con la separazione, compresi quelli economici. Il trasferimento di residenza dei minori deve essere comunicato all’altro genitore separato che deve prestare il proprio consenso. In mancanza di tale consenso il genitore già separato che intende trasferirsi deve chiedere l’autorizzazione al giudice. Se la casa è in locazione, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare in virtù di quanto deciso con la separazione.

Il giudice della separazione può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nelle ipotesi in cui la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico.

Successivamente alla separazione sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente già separato, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all’altro,  condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Quando uno dei due coniugi che si separano non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni.

Se la casa è in locazione, con la separazione il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge separato che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.
Se i coniugi che si sono separati tornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest’ultima decade automaticamente.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un’apposita dichiarazione mediante atto notarile.

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Studio legale Avvocato Massimo Ornato