Separazione o divorzio: riduzione dell’assegno in caso di nuovo figlio
Il genitore che a seguito di una separazione o divorzio contribuisce al mantenimento dei figli nati dal matrimonio può ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento se, dopo la separazione o il divorzio, costituisce una nuova famiglia e mette al mondo altri figli. Anche il figlio nato dalla nuova unione successiva alla separazione o divorzio, infatti, ha diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori. Secondo la Corte di Cassazione la nascita di un altro figlio deve essere valutata dal Giudice come circostanza che può comportare una modifica dell’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione in favore dei figli nati dal matrimonio. La riduzione dell’assegno già previsto per i figli nati in costanza di matrimonio e prima della separazione, tuttavia non è automatica, poiché il Giudice dovrà valutare le circostanze caso per caso. La nuova nascita per poter incidere sull’assegno di mantenimento già deciso dal giudice della separazione, dovrà comportare un effettivo depauperamento del genitore che chiede la riduzione del mantenimento dovuto per gli altri figli. Si dovranno inoltre valutare anche le condizioni economiche della nuova famiglia in cui il nuovo figlio è stato generato. La modifica dell’assegno di mantenimento è sempre possibile dopo la separazione od il divorzio quando cambiano le condizioni economiche dei genitori.
Se a rifarsi una famiglia è il genitore, già separato o divorziato, che ha diritto all’assegno di mantenimento per i figli nati dal precedente matrimonio, in tal caso la modifica dell’assegno di mantenimento potrebbe essere richiesta al rialzo dal genitore che si trova ad affrontare nuovi costi in ragione della nascita di un altro figlio. I Giudici sembrano però ritenere irrilevante, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, la nascita di un nuovo figlio successiva alla separazione od al divorzio al genitore che ha diritto all’assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio. Il principio è infatti che ogni figlio debba essere mantenuto dai propri genitori.
Studio legale Avvocato Massimo Ornato