Quando si può modificare l’assegno di mantenimento per i figli
Nell’ambito di una separazione o divorzio l’assegno di mantenimento è soggetto a mutamenti nel tempo, sia per via della rivalutazione, secondo gli indici Istat, che per fatti sopravvenuti che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi separati, potendo comportare la modifica, in aumento o in riduzione, dell’assegno.
Quando si verificano variazioni nella situazione economica dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell’importo stabilito in sede di separazione o divorzio, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.
I casi tipici sono: l’aumento o il deterioramento delle capacità economiche dei coniugi separati, la costituzione di un nuovo nucleo familiare e le accresciute esigenze dei figli.
Uno dei fattori più ricorrenti che può determinare la modifica, in termini di riduzione o aumento, dell’assegno di mantenimento già stabilito dal giudice con la separazione od il divorzio, è un significativo incremento o peggioramento della situazione patrimoniale dei coniugi.
Al riguardo la giurisprudenza ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato e separato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se “in nero” (V. Cass. n. 19042/2003). Al contempo, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o divorziato avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa (V. Cass. n. 4312/2012).
È possibile, altresì, la riduzione dell’assegno di mantenimento fissato con la separazione quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica a causa ad esempio della perdita del lavoro, o versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l’avanzare delle patologie (V. Cass. n. 927/2014).
Un ulteriore fatto idoneo a comportare una riduzione o un aumento dell’entità dell’assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è costituito dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell’altro coniuge e dei figli, ovvero dal fatto della nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione e ciò anche in caso di semplice convivenza.
La costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica di per sé la sospensione o l’estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento stabilito con la separazione od il divorzio.
In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto anche della circostanza della convivenza more uxorio dell’avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale. Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi legittimare la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, purché si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011).
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione in sede di separazione o divorzio del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio” (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d. lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell’età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aumento delle esigenze del figlio “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge già separato e tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l’incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle “disponibilità patrimoniali dell’onerato” (Cass. n. 400/2010). La revisione dell’assegno non è automatica, ma richiede un provvedimento del giudice. Quindi, i coniugi già separati o divorziati possono ricorrere al tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti la separazione od il divorzio.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato