La nascita di nuovi figli deve essere valutata in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio unitamente agli altri elementi che caratterizzano la fattispecie. Infatti la formazione di una nuova famiglia a seguito dell’intervenuta separazione o del divorzio e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite con la sentenza di separazione o divorzio, in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. È inoltre da escludere che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, sicché anche in tale ipotesi dovrà valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, la revoca o la modifica delle condizioni già fissate in sede di separazione o divorzio (V. Cass. 13.01.2017 n. 789).
Studio legale Avvocato Massimo Ornato