Mutuo cointestato in caso di separazione dei coniugi
In caso di separazione della coppia, il mutuo cointestato può diventare terreno di dispute e nel peggiore dei casi, necessitare l’intervento di un giudice per il raggiungimento di un accordo tra le parti.
In caso di separazione, il mutuo cointestato deve essere ugualmente rimborsato da parte degli intestatari, che rispondono del debito secondo quanto disposto dal contratto di mutuo. Quando la separazione non è consensuale, raggiungere un accordo tra le parti diventa difficile. In questi casi sarà necessario l’intervento di un giudice che valuterà il caso specifico anche in base alla presenza o meno di figli minorenni.
Nell’eventualità in cui i coniugi separati decidano di non continuare a versare le rate del mutuo, la banca agirà legalmente nei confronti del coniuge intestatario dell’immobile, sollecitando il pagamento del debito cointestato. Decidere di non pagare il mutuo a seguito della separazione è la soluzione meno ragionevole perché può portare a perdere la casa.
E’ interessante conoscere la disciplina relativa all’assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi, che svolge un ruolo importante in fase di separazione in presenza di un mutuo cointestato perché rappresenta una delle strade da percorrere per il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Quando in fase di separazione c’è di mezzo un mutuo cointestato, la disciplina dell’assegno di mantenimento gioca un ruolo importante. L’assegno di separazione ha lo scopo di garantire al coniuge con il reddito inferiore lo stesso tenore di vita di cui godeva prima della separazione. Per cui il coniuge che si separa con il reddito più alto può scegliere di pagare per intero la rata del mutuo e detrarre tale spesa dall’assegno di mantenimento dovuto a favore dell’ex coniuge. Tale decisione deve essere espressamente menzionata all’interno dell’accordo consensuale di separazione. Si parla in questo caso di accollo interno tra i coniugi che procedono a separarsi in quanto non c’è coinvolgimento della banca; questo significa che la banca potrà comunque rivalersi su entrambi i coniugi separati nell’eventualità in cui l’accollante non dovesse pagare le rate del mutuo.
Un’altra soluzione per i coniugi che vogliono separarsi può essere l’uscita dal contratto di uno dei due coniugi: ciò comporta la cessione della propria quota di proprietà all’ex coniuge, il quale diventa a tutti gli effetti unico proprietario dell’immobile ed unico intestatario del contratto di mutuo. Si parla in questo caso di accollo esterno, in quanto vi è il coinvolgimento non solo dei coniugi che si separano ma anche direttamente della banca, che dovrà decidere se accettare o meno il recesso dal contratto da parte di uno degli intestatari. La decisione della banca dipenderà dalle garanzie economiche del coniuge separato intenzionato ad accollarsi interamente il mutuo.
Una possibilità per far cessare ugualmente il contratto in regime di separazione, nel caso in cui la banca non fosse d’accordo, è quella per cui i coniugi ricorrono alla surroga o portabilità del mutuo. Tale opzione consente il trasferimento del mutuo in un nuovo istituto di credito: la surrogazione non prevede per i coniugi che si vogliono separare alcun costo e permette non soltanto di variare il numero di mutuatari ma anche la rinegoziazione del finanziamento (tipologia di mutuo, tassi di interesse e durata).
La terza via percorribile può essere la vendita da parte dei coniugi separati dell’immobile a terzi: il ricavato dalla vendita potrà essere utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo e i soldi rimanenti potranno essere divisi tra i coniugi con previsione di ciò nell’accordo di separazione.
Nel caso in cui le rate rimanenti per l’estinzione del mutuo siano poche e i coniugi che intendono separarsi ma che vogliono mantenere l’immobile per i propri figli, l’estinzione anticipata del mutuo può essere la soluzione.
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Studio legale Avvocato Massimo Ornato