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In caso di separazione, gli assegni familiari percepiti per i figli sono dovuti al genitore con il quale convivono

In caso di separazione, gli assegni familiari percepiti per i figli sono dovuti al genitore con il quale convivono

Gli assegni familiari 2020 sono una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti e pensionati chiamati a farsi carico delle spese per il mantenimento di figli o altri familiari in condizioni particolari di inabilità al lavoro o viventi a carico del richiedente.

La Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che il diritto spetta al genitore collocatario, ovvero al genitore con il quale i figli convivono ed hanno la residenza, indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell’altro coniuge (Cass. sent. n. 12770 del 2013). Questo significa che gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge separato con il quale gli stessi convivono, anche quando li percepisce prima l’ex coniuge lavoratore.

In altri termini,  se ad esempio una donna si è separata dal marito e il giudice ha stabilito la collocazione dei figli presso di lei, il marito le dovrà corrispondere gli assegni familiari percepiti perché convive con i figli. Se gli assegni vengono percepiti direttamente dal coniuge al quale sono affidati i figli, il giudice potrà detrarre la stessa somma dal mantenimento. I coniugi, in sede di separazione consensuale, si possono accordare in modo diverso, stabilendo ad esempio, un assegno di mantenimento relativo anche agli importi percepiti dal coniuge collocatario a titolo di assegni familiari. La moglie e il marito che si separano possono trovare un’intesa sull’ammontare del mantenimento diminuendolo in  proporzione agli assegni familiari.

Salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale o di divorzio, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari li deve corrispondere all’altro genitore collocatario, in aggiunta all’assegno di mantenimento e indipendentemente dal suo importo. I coniugi possono anche prevedere, tra le clausole degli accordi per la separazione consensuale e per il divorzio, che la somma che uno dei due deve versare all’altro per il mantenimento dei figli comprenda gli assegni familiari, l’ammontare dei quali dovrà essere detratto dalla somma dovuta se siano percepiti direttamente dal coniuge al quale viene affidata la prole.

Studio legale Avvocato Massimo Ornato