Divorzio ed assegno: oltre l’autosufficienza economica del coniuge
La Cassazione ha stabilito che per eslcudere il diritto all’assegno di divorzio non basta l’autosuffienza economica del coniuge così come affermato nel 2017. Ecco quanto i giudici sull’assegno di divorizo hanno oggi previsto:
- l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), compensativa e perequativa (per il sacrificio di forze che hanno consentito all’altro coniuge di accumulare un patrimonio personale e di impiegare il proprio tempo nel lavoro, sovente disinteressandosi dell’assistenza familiare);
- nella causa di divorzio si dovrà procedere a un rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- chi promuove una causa divorzio avrà l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e vi sarà un potenziamento dei poteri istruttori attribuiti al Giudice;
- per avere l’assegno di divorizo bisognerà accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche in relazione alle potenzialità future. Di tale contributo la parte richiedente l’assegno di divorzio dovrà fornire la prova con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. La parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell’assegno di divorzio posto originariamente a suo carico dovrà invece fornire la prova contraria;
- l’assegno divorzile sarà dovuto all’esito di un bilancio dell’impegno dato da ciascuno dei coniugi al ménage familiare, all’età dei coniugi e alle loro capacità reddituali future;
- l’assegno di divorzio potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato”
Studio legale Avvocato Massimo Ornato