Divorzio: divieto temporaneo di nuove nozze?
L’art.89 del codice civile sancisce che la donna può sposarsi solo dopo 300 giorni dal divorzio. Questa norma ha lo scopo di evitare che la paternità venga attribuita al nuovo coniuge nel caso la donna fosse gravida.
Questa norma però aggiunge una importante eccezione: i 300 giorni non valgono in caso di separazione consensuale o giudiziale. Siccome tutti i divorzi seguono a una separazione consensuale o giudiziale, che di fatto sanciscono la “non convivenza” tra i coniugi, questa regola non vale per alcuna donna divorziata, che quindi può risposarsi come detto sopra, allo stesso modo degli uomini.
Le uniche donne alle quali si applica questa norma quindi, sono quelle che ottengono il divorzio immediato, ossia senza separazione: casi rari quando per esempio l’ex marito é stato condannato all’ergastolo o a pene per delitti particolarmente spietati e la moglie può ottenere il divorzio quasi immediatamente.
Studio legale Avvocato Massimo Ornato