Molti padri separati o divorziato, già dal mese di aprile 2020, non saranno oggettivamente in grado di versare regolarmente l’importo periodico previsto in sede di separazione o divorzio come contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore della moglie.
Le conseguenze per il marito e/o padre separato o divorziato del mancato versamento, integrale o parziale, degli alimenti sono due:
I possibili correttivi per il padre separato in difficoltà fanno riferimento all’istituto dell’“impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore” prevista dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano che pertanto può legittimare il marito a concordare con la moglie una sospensione o riduzione del mantenimento già stabilito in sede di separazione o divorzio: ciò significa la sottoscrizione di un accordo tra i coniugi separati o divorziati che dovrà poi essere autorizzato dal tribunale. Non basta una lettera del marito od un accordo scritto o verbale solo tra i coniugi.
In caso di conflittualità occorre che il padre separato invii subito alla moglie con la massima urgenza una comunicazione formale con la quale si rendano note le ragioni dell’impossibilità al versamento e si forniscano le necessarie informazioni sulla situazione personale e lavorativa. Successivamente occorrerà che il padre separato o divorziato per il tramite di un avvocato depositi un ricorso in tribunale per un provvedimento d’urgenza che autorizzi la riduzione/sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale. Lo stesso vale per l’assegno di mantenimento della moglie separata o divorziata.
Agendo come sopra descritto è certamente possibile mitigare e/o eliminare il rischio di una condanna penale alla reclusione fino a un anno o con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro per mancata corresponsione degli alimenti alla prole.
Studio legale Avvocato Massimo Ornato